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Messaggio importante:

I file associati all'istanza sono scaricabili entro 60 giorni dall'invio. Se l'istanza è stata inviata da questo nuovo sportello, potrai sempre consultare gli estremi identificativi e generare una nuova istanza partendo da quella precedente.

Integrazioni documentali o comunicazioni correlate di istanze presentate tramite pec o dal precedente portale, dovranno essere inviate qui.

Chiedere l'accesso documentale come consigliere comunale

Descrizione

Per svolgere le mansioni previste dal proprio mandato, ogni consigliere comunale o provinciale ha diritto di accedere agli atti amministrativi dell'Amministrazione.

Il diritto di accesso agli atti di un consigliere è regolato dal Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 art. 43 e non riconosce gli stessi vincoli e limitazioni previsti dall'accesso agli atti regolamentato dalla Legge 07/08/1990, n. 241.

I consiglieri possono accedere anche a quegli atti che non sono strettamente riferiti alle competenze del consiglio comunale, per esempio gli atti gestionali o gli atti che riguardano gli aspetti burocratici dell'Amministrazione, se dimostrata l'utilità all'espletamento del proprio mandato. 

Il consigliere è tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 art. 43.

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