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Messaggio importante:

I file associati all'istanza sono scaricabili entro 60 giorni dall'invio. Se l'istanza è stata inviata da questo nuovo sportello, potrai sempre consultare gli estremi identificativi e generare una nuova istanza partendo da quella precedente.

Integrazioni documentali o comunicazioni correlate di istanze presentate tramite pec o dal precedente portale, dovranno essere inviate qui.

Perché non accettiamo l'autenticazione SPID persona giuridica sullo sportello telematico?

Lo sportello telematico permette di presentare istanze alla Pubblica Amministrazione ai sensi del Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 65, com. 1, let. b:

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

b) […]quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti

L’autenticazione SPID della persona giuridica non identifica l’istante o il dichiarante ma, appunto, una persona giuridica della quale non è possibile conoscere i legali rappresentanti. Questa considerazione è confermata anche dall'Avviso SPID 13/11/2020, n. 18, dove si evidenzia che l’autenticazione SPID della persona giuridica non è destinata alla presentazione di istanze.